Art.  1.

      1. Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della storia, in particolare di quella contemporanea, deve svolgersi attraverso l'utilizzo di testi di assoluto rigore scientifico che tengano conto in modo obiettivo di tutte le correnti culturali e di pensiero, per un confronto democratico e liberale che assicuri un corretto apprendimento del passato con particolare riferimento a quello più recente.